Le indecenti accuse del deputato Donzelli contro gli esponenti del Partito Democratico, che hanno esercitato il diritto-dovere di verificare le condizioni di detenzione di Alfredo Cospito nel regime di 41 bis, si commentano da sole.
L’uso irresponsabile di informazioni investigative, per loro natura riservate e non divulgabili, fatto da Donzelli per sostenere quelle accuse sarà oggetto di valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria di Roma.
Qui mi interessa soltanto ricordare che il decreto applicativo del regime detentivo differenziato al Cospito fu emesso, il 4 maggio 2022, dalla Ministra della giustizia Cartabia su sollecitazione della AG torinese e della PNA ed è stato confermato dal Tribunale di sorveglianza di Roma che, rigettando il reclamo del difensore, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione del 41 bis nel caso di questo detenuto. Contro quest’ultimo provvedimento pende ricorso per Cassazione, fissato per l’udienza de 7 marzo prossimo.
Orbene, essendo evidente che lo Stato di diritto, a pena della sua stessa esistenza, non consente di sottostare a ricatti o pressioni del detenuto, che sta facendo lo sciopero della fame o, peggio, cedere agli attentati anarchici che ne sono conseguiti, va osservato che il Ministro della giustizia può provvedere al riesame del provvedimento ministeriale, sulla base di un’istanza di revoca del decreto applicativo, presentata il 13 gennaio, senza attendere la Cassazione, sulla base dei pareri, già richiesti alla Procura generale di Torino, al Tribunale di sorveglianza e alla PNA. In tal modo il Ministro si assumerà la responsabilità della decisione se revocare o confermare il 41 bis a Cospito.
Quanto ai presupposti generali per l’applicazione del 41 bis, devo osservare che questa misura, in quanto derogativa delle regole del regime detentivo ordinario, è accettabile sul piano costituzionale solo se diretta a impedire ai capi mafiosi e terroristi di continuare a mantenere rapporti con il territorio e a dirigere in tal modo le organizzazioni criminali di riferimento, che perciò solo ne risultano indebolite.
Da Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo mi sono impegnato per riservare l’applicazione del 41 bis ai soli casi in cui appariva necessario impedire ai boss e ai capi terroristi di mantenere contatti operativi con l’ambiente criminale esterno, consapevole che questa misura è troppo importante per essere inflazionata o applicata in modo inefficace. Un uso improprio di questo strumento farebbe infatti il gioco delle mafie e del terrorismo perché incoraggerebbe le strategie criminali che puntano alla sua abolizione.
La vicenda Cospito, che appare oggetto di simili strumentalizzazioni, deve costituire un’occasione per riflettere soprattutto su questo decisivo aspetto.